domenica 29 novembre 2009

Italia:collusione tra stato e mafia

Queste sono le pagine più importanti della sentenza del tribunale di palermo nei confronti di Marcello Dell'utri che,voglio ricordare,è coofondatore di forza italia.
Potete trovare la sentenza completa a questo indirizzo: www.narcomafie.it/sentenza_dellutri.pdf
Qui vengono riportati i punti salienti della sentenza quali i capi di imputazione e la sentenza finale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE PENALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:
1) Dott. Leonardo Guarnotta Presidente
2) Dott.ssa Gabriella Di Marco Giudice est.
3) Dott. Giuseppe Sgadari Giudice est.
alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2004 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
1) DELL’UTRI MARCELLO, nato a Palermo l’11 settembre 1941,
residente in Milano, Segrate MI/2, Via fratelli Cervi, Residenza
Sagittario Torre 2;
LIBERO-ASSENTE
2) CINA’ GAETANO, nato a Palermo il 26 settembre 1930, ivi
residente in Via Gaetano Maria Pernice n. 3 S.B.
LIBERO-CONTUMACE
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IMPUTATI
DELL’UTRI MARCELLO
A) del delitto di cui agli artt. 110 e 416 commi 1, 4 e 5 c.p., per avere
concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata
“Cosa Nostra”, nonché nel perseguimento degli scopi della stessa,
mettendo a disposizione della medesima associazione l’influenza ed il
potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed
imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua
attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento
ed alla espansione della associazione medesima.
E così ad esempio:
1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice
di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali
agli interessi della organizzazione;
2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l’associazione per
delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio
criminale, tra i quali Bontate Stefano, Teresi Girolamo, Pullarà Ignazio,
Pullarà Giovanbattista, Mangano Vittorio, Cinà Gaetano, Di Napoli
Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore;
3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta
organizzazione;
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4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le
conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.
Così rafforzando la potenzialità criminale dell’organizzazione in quanto,
tra l’altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la
consapevolezza della responsabilità di esso DELL’UTRI a porre in essere
(in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare – a
vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel
mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario.
Con l’aggravante di cui all’articolo 416 comma quarto c.p., trattandosi di
associazione armata.
Con l’aggravante di cui all’articolo 416 comma quinto c.p., essendo il
numero degli associati superiore a 10.
Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo
della associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed
altre località, da epoca imprecisata sino al 28.9.1982
B) del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis commi 1, 4 e 6 c.p., per avere
concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata
“Cosa Nostra”, nonché nel perseguimento degli scopi della stessa,
mettendo a disposizione della medesima associazione l’influenza ed il
potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed
imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua
4
attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento
ed alla espansione della associazione medesima.
E così ad esempio:
1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice
di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali
agli interessi della organizzazione;
2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l’associazione per
delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio
criminale, tra i quali, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Di Napoli
Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Graviano
Giuseppe;
3 . provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta
organizzazione;
4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le
conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.
Così rafforzando la potenzialità criminale dell’organizzazione in quanto,
tra l’altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la
consapevolezza della responsabilità di esso DELL’UTRI a porre in essere
(in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare – a
vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel
mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario.
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Con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 416 bis c.p., trattandosi di
associazione armata e finalizzata ad assumere il controllo di attività
economiche finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il
profitto di delitti.
Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo
dell’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre
località, dal 28.9.1982 ad oggi.
CINA’ GAETANO:
C) del delitto di cui all’art. 416 c.p. per avere – in concorso con
numerose altre persone ed, in particolare, Bontate Stefano, Teresi
Girolamo, Citarda Benedetto, Mangano Vittorio - fatto parte
dell’associazione mafiosa denominata “ Cosa Nostra” o per
risultare, comunque, stabilmente inserito nella detta associazione,
in numero superiore a 10 persone, e per essersi avvalso della forza
di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione
di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro
la vita, l’incolumità individuale, contro la libertà personale, contro il
patrimonio, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti
Con l’aggravante di cui all’art. 416 comma quinto c.p., trattandosi
di associazione armata.
Con l’aggravante di cui all’art. 416 comma quinto c.p., essendo
il numero degli associati superiore a 10.
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In Palermo, Milano ed altrove, sino all’entrata in vigore della
L.13/09/1982 n°646.
D) associazione per delinquere di tipo mafioso (artt. 112 nr.1 e 416 bis c.p.)
per avere, in concorso con numerose altre persone - tra cui Mangano
Vittorio, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Cancemi Salvatore, Ganci
Raffaele, Riina Salvatore, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovan Battista,
Madonia Francesco - fatto parte dell’associazione mafiosa denominata “
Cosa Nostra” o per risultare, comunque, stabilmente inserito nella detta
associazione, in numero superiore a 5 persone e per essersi avvalso della
forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione
di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro
la vita, l’incolumità individuale, contro la libertà personale, contro il
patrimonio e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti nonché
per intervenire sulle istituzioni e sulla pubblica amministrazione.
Con l’aggravante di cui all’art. 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di
associazione armata.
Con l’aggravante di cui all’art. 416 bis comma sesto c.p., trattandosi di
attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il
profitto di delitti.
In Palermo, Milano ed altre località in territorio italiano, dall’entrata in
vigore della L. 13/9/1982 nr. 646 ad oggi.
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Conclusioni delle parti
All’udienza dell’8 giugno 2004, il P.M. concludeva la sua requisitoria,
iniziata il 5 aprile 2004, chiedendo l’affermazione della penale
responsabilità dei due imputati in ordine ai reati loro contestati e la
condanna di Dell’Utri Marcello alla pena di anni undici di reclusione e di
Cinà Gaetano alla pena di anni nove di reclusione, di ciascuno dei
prevenuti alle pene accessorie, di entrambi al pagamento in solido delle
spese processuali e del Cinà anche al pagamento delle spese di
mantenimento in carcere durante la custodia cautelare e di entrambi in
solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
All’udienza del 15 giugno 2004, i procuratori delle costituite parti civili,
Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo, iniziavano e
concludevano il loro intervento chiedendo, affermata la penale
responsabilità dei due imputati in ordine ai reati loro ascritti, la condanna
degli stessi alle pene di legge nonché al risarcimento dei danni morali
sofferti dalle parti assistite, quantificati in euro 5.000.000,00 con la
liquidazione di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di euro
2.500.000,00.
All’udienza del 9 novembre 2004, la difesa dell’imputato Cinà Gaetano
iniziava e concludeva il suo intervento chiedendo l’assoluzione del suo
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assistito dalle imputazioni ascrittegli con l’ampia formula liberatoria
“perché i fatti non sussistono”.
All’udienza del 15 novembre 2004, la difesa dell’imputato Dell’Utri
Marcello concludeva la sua arringa, iniziata nel corso dell’udienza del 28
giugno 2004, chiedendo l’assoluzione del suo assistito dalle imputazioni
contestategli con l’ampia formula liberatoria “perché i fatti non
sussistono”.
1767
contestati), da eseguirsi dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti
estinta.
Infine, entrambi gli imputati vanno condannati in solido:
al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle
costituite parti civili, Provincia Regionale di Palermo e Comune di
Palermo, rigettando le richieste di pagamento di provvisionali
immediatamente esecutive;
al pagamento delle spese processuali sostenute dalle medesime parti
civili che si liquidano in complessivi euro ventimila per il Comune di
Palermo ed euro cinquantamila per la Provincia di Palermo, somme
comprensive di onorari e spese.
In considerazione della particolare complessità della stesura della
motivazione, dovuta alla gravità delle imputazioni ed alla notevolissima
mole degli atti processuali acquisiti, si indica in novanta giorni il termine
per il deposito della sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 110, 416, 416 bis C.P., 533, 535 C.P.P.;
DICHIARA
DELL’UTRI MARCELLO e CINA’ GAETANO colpevoli dei reati loro
rispettivamente contestati e, ritenuta la continuazione tra gli stessi,
CONDANNA
1768
DELL’UTRI MARCELLO alla pena di anni nove di reclusione e CINA’
GAETANO alla pena di anni sette di reclusione ed entrambi, in solido, al
pagamento delle spese processuali, nonché il CINA’ anche a quelle del
proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
Visti gli artt. 28, 29,32 e 417 c.p.,
DICHIARA
Entrambi gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in
stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena.
APPLICA
A ciascuno degli imputati la misura di sicurezza della libertà vigilata per
la durata di anni due, da eseguirsi a pena espiata.
Visti gli artt. 539 e 541 c.p.p.,
CONDANNA
Entrambi gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore delle
costituite parti civili, Provincia Regionale di Palermo e Comune di
Palermo, da liquidarsi in separato giudizio, rigettando le richieste di
pagamento di provvisionali immediatamente esecutive.
Condanna, infine, gli imputati in solido al pagamento delle spese
sostenute dalle medesime parti civili che liquida in complessivi euro
ventimila per il Comune di Palermo ed euro cinquantamila per la Provincia
Regionale di Palermo, somme comprensive di onorari e spese.
Visto l’art. 544, comma 3, C.P.P.,
indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.
Palermo, 11 dicembre 2004.
I GIUDICI ESTENSORI Il PRESIDENTE
Gabriella Di Marco L. Guarnotta
Giuseppe Sgadari

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